Persone nelle immagini e nei video: quando è lecito “pubblicarle”

Una coppia si bacia davanti all’Hôtel de Ville, un levriero sembra avere gambe umane, un velocista taglia il traguardo, una folla riempie una piazza. La fotografia di strada e di cronaca vive di persone. I dubbi sorgono un secondo dopo lo scatto, quando il mouse o l’indice che punta lo schermo del proprio smartphone si avvicinano al tasto “Pubblica“.
La domanda più utile non è soltanto «potevo fotografare?», ma «posso diffondere questa fotografia, in questo contesto e per questo scopo?». In Italia scatto e pubblicazione non sono la stessa cosa. E nemmeno «era in pubblico» è una formula magica: una piazza non è una liberatoria grande quanto… una piazza. (immagine in apertura: © Khánh LP)

La regola di partenza: ritratti, consensi, eccezioni…

L’articolo 10 del Codice civile tutela l’immagine della persona contro esposizioni e pubblicazioni abusive. Gli articoli 96 e 97 della Legge sul diritto d’autore, la n. 633 del 1941, aggiungono la regola operativa: il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso, salvo alcune specifiche eccezioni.
Il consenso può non essere necessario quando la pubblicazione è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico della persona, da esigenze di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, oppure quando l’immagine è collegata a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Ma resta un limite invalicabile: la pubblicazione non deve arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro.
Queste eccezioni non sono lasciapassare generici. Deve esistere un legame reale tra l’immagine pubblicata e la ragione che giustifica la pubblicazione. La Cassazione lo ha ribadito: non basta che una fotografia provenga da una manifestazione pubblica. La sua diffusione senza consenso deve rispondere a un’esigenza informativa e l’immagine della persona deve essere essenziale rispetto al contenuto raccontato.

Photo Credits: © Helena Jankovičová Kováčová (Nikon D850)

Photo Credits: © Helena Jankovičová Kováčová (Nikon D850)

Fotografare sì, pubblicare… dipende

In strada, di regola, è possibile fotografare ciò che è visibile senza introdursi nella vita privata con mezzi invasivi. Cambiano però le cose quando si entra in un’abitazione, si supera una barriera fisica o si adopera un teleobiettivo per catturare ciò che una persona ha ragionevolmente cercato di sottrarre agli sguardi. La strada è pubblica, una finestra lontana non diventa per questo un palcoscenico.
Anche quando lo scatto è lecito, la pubblicazione di un volto riconoscibile richiede una base giuridica: normalmente il consenso, oppure una delle eccezioni previste dalla legge.
Il fatto che il profilo Instagram del fotografo abbia pochi follower non rende l’immagine privata. Un post è pur sempre una comunicazione a terzi e può essere copiato, indicizzato, ricondiviso e separato dalla didascalia originaria.

La persona è il soggetto o fa parte della scena?

Qui si gioca gran parte della partita. Una veduta di piazza durante una festa, con decine di figure non isolate, è diversa dal primo piano di un singolo spettatore. Nel primo caso le persone possono essere elementi della scena o dell’avvenimento; nel secondo la persona diventa il contenuto della fotografia.
Non esiste una regola numerica del tipo «da cinque persone in su è sempre folla». Contano riconoscibilità, centralità del soggetto, didascalia, taglio, finalità e contesto della pubblicazione. Anche un volto piccolo può essere identificabile. Anche una folla può esporre qualcuno a un danno se la didascalia lo associa falsamente a un comportamento, a un partito, a una malattia o a un reato.

Robert Doisneau e il bacio che sembrava rubato

Le Baiser de l’Hôtel de Ville di Robert Doisneau, 1950, è diventato il simbolo della spontaneità parigina. Eppure quella coppia non fu sorpresa dal caso: lo scatto venne realizzato con due giovani attori per un servizio di Life. Decenni dopo, persone che sostenevano di riconoscersi nella fotografia avanzarono pretese giudiziarie. La vera modella, Françoise Bornet, produsse la stampa firmata ricevuta dal fotografo e chiese a sua volta una quota dei proventi, senza ottenerla. La fotografia più celebre sul «momento rubato» era dunque posata, documentata e non priva di avvocati.
La morale pratica non è che bisogna mettere in scena la street photography. È che una liberatoria chiara evita che, con il passare degli anni, memoria, identità e usi commerciali della fotografia prendano strade diverse. Questa celebre opera, insieme alla altre del maestro francese, saranno in mostra a Modena, dal 24 settembre al 24 gennaio 2027. 

Le Baiser de l’Hôtel de Ville (Photo Credits: © Robert Doisneau)

New York City, 1974 (Photo Credits: © Elliott Erwitt)

Elliott Erwitt e i cani che non chiedono la liberatoria

Elliott Erwitt ha fotografato cani per tutta la vita con un’ironia quasi diplomatica. A volte il padrone resta fuori campo, altre volte di lui vediamo soltanto scarpe e polpacci.
In New York City, 1974, un chihuahua in maglioncino è affiancato da due paia di gambe, una canina e una umana. Il cane ruba la scena e, sul piano del diritto all’immagine, semplifica il lavoro. Gli animali non possiedono il diritto della personalità disciplinato dagli articoli 96 e 97. Il proprietario, però, può essere riconoscibile anche senza volto. E restano sempre da rispettare proprietà privata, accesso ai luoghi e diritti del fotografo sull’immagine.

Nikon Zf Black + Custodia in pelle SmallRig Brown + NIKKOR Z 24-70mm f/4 S

Eventi pubblici, concerti e manifestazioni sportive

Una maratona, una gara ciclistica, un comizio o una cerimonia pubblica possono giustificare la pubblicazione delle immagini che raccontano l’evento. La partenza del gruppo, il vincitore sul traguardo, la curva dello stadio o l’oratore sul palco sono esempi coerenti con la funzione informativa. Più delicato è isolare uno spettatore e trasformarlo, senza consenso, nel protagonista di un contenuto estraneo all’evento.
L’essere celebri non cancella la privacy. Nel 2022 la Cassazione, decidendo una controversia relativa a fotografie di Gianni Rivera, ha ammesso che l’eccezione della notorietà può comprendere attività accessorie o connesse a quella che ha reso noto il personaggio. Ha però mantenuto fermi due confini: la sfera privata nella quale la persona abbia esercitato il proprio diritto alla riservatezza e il divieto di sfruttarne l’immagine per promuovere prodotti o servizi senza consenso.
Agli eventi si aggiunge un secondo livello di regole. Stadi, musei, festival e concerti possono essere luoghi aperti al pubblico, ma non sempre “luoghi pubblici”, e spesso gestiti da privati. Biglietto, regolamento e accredito possono limitare apparecchiature, riprese e usi professionali. Una pubblicazione potrebbe quindi essere compatibile in astratto con il diritto all’immagine e, nello stesso tempo, violare le condizioni di accesso o i diritti di privativa dell’organizzatore (e attenzione perché in una foto molti elementi, anche lo sfondo, vanno considerati).

Photo Credits: © Alexander Nadrilyanski (Nikon Z6)

Cronaca, anche nera

La cronaca può rendere lecita la pubblicazione senza consenso quando esistono interesse pubblico, verità, continenza e pertinenza, e quando i dati diffusi sono essenziali per informare. Una fotografia di guerra, di un attentato o di una catastrofe può avere un valore documentario enorme. Non per questo ogni volto ferito, ogni corpo o ogni familiare diventa automaticamente pubblicabile.
La fotografia di cronaca non riceve un salvacondotto dall’etichetta «giornalistica». Occorre evitare immagini inutilmente umilianti, dettagli non essenziali, identificazioni indebite delle vittime e accostamenti suggestivi. Per indagati e imputati valgono anche la presunzione di innocenza e le regole sulla dignità della persona. Una didascalia sbagliata può rendere lesiva una fotografia altrimenti neutra. Il signore che passa dietro al luogo di un arresto non diventa un complice per esigenze di impaginazione.
Le regole deontologiche del giornalismo impongono il principio dell’essenzialità dell’informazione e cautele rafforzate per salute, vita sessuale, vittime di violenza e persone vulnerabili. Per un blog fotografico non professionale quelle regole non sono un costume da indossare a piacere: pubblicare per curiosità, umiliazione o autopromozione non diventa cronaca perché la didascalia comincia con «documento».

Photo Credits: © Vicky T M

Photo Credits: © Leyla M

Minori, la prudenza è sovrana

Con i minori l’asticella sale. Il loro superiore interesse prevale sul desiderio dell’adulto di mostrare una bella fotografia. Nella cronaca l’identità del minore deve essere protetta con particolare rigore: non basta talvolta coprire gli occhi se nome, scuola, quartiere, genitori o circostanze consentono comunque di riconoscerlo.
Per un ritratto destinato a un portfolio, a un sito o ai social è prudente ottenere un consenso scritto, con relativo scarico di responsabilità, da chi esercita la responsabilità genitoriale (e se il soggetto ha più di 14 anni, anche dell’interessato), verificando le condizioni concrete e, nelle decisioni importanti, l’accordo di entrambi i genitori. Va ascoltata anche la volontà del ragazzo o della ragazza in rapporto a età e maturità. Il consenso dell’adulto non rende automaticamente opportuna una fotografia imbarazzante, intima o capace di danneggiare il minore nel tempo.

E sui social network?

Un caso diventato emblematico riguarda l’ordinanza del Tribunale di Roma del 23 dicembre 2017: una madre fu obbligata a rimuovere dai social immagini e informazioni sul figlio sedicenne, prevedendo una somma fino a 10.000 euro in caso di inosservanza. Non significa che ogni foto familiare comporti una sanzione identica. Mostra però che lo sharenting (la pratica dei genitori che pubblicano costantemente foto, video e informazioni personali dei propri figli sulle piattaforme social e online) incontra un limite concreto nell’identità e nella volontà del minore.
Nei saggi di danza, nelle partite giovanili e nelle feste scolastiche il consenso raccolto dall’organizzatore va letto, non immaginato. Può autorizzare la comunicazione istituzionale della scuola e non il portfolio personale del fotografo. Può coprire la ripresa d’insieme e non una campagna commerciale. Se lo scopo cambia, serve una nuova verifica.

Photo Credits: © Brian Ramirez

Piattaforme social e uso commerciale

Pubblicare una fotografia sui social non significa cederne la proprietà alla piattaforma, ma comporta normalmente la concessione delle licenze previste dalle condizioni del servizio. Prima ancora di questo, il fotografo deve possedere i diritti necessari sulla fotografia e sulle persone ritratte. Il pulsante “Condividi” non corregge una liberatoria mancante.
L’uso commerciale richiede la cautela maggiore. Una foto lecita in un articolo di cronaca non può essere automaticamente riutilizzata per vendere una crema antietà, un viaggio o un paio di scarpe. Inserire il volto di una persona nella comunicazione di un marchio può suggerire un’approvazione o un’associazione mai concessa. Anche per i personaggi noti, la notorietà non autorizza la pubblicità parassitaria.

È utile tenere separati due diritti:

  1. Il soggetto ha un diritto sulla propria immagine
  2. Il fotografo ha il diritto d’autore o i diritti connessi sulla fotografia

La liberatoria della persona non permette di copiare una foto altrui. E possedere il copyright dello scatto non permette di ignorare il diritto all’immagine di chi vi compare.

Photo Credits: © Omkar Patyane

NIKKOR Z 28mm f/2.8

Le domande da porsi prima di pubblicare le immagini di una persona

  • La persona è riconoscibile, anche attraverso luogo, abiti, tatuaggi o didascalia?
  • È il soggetto principale oppure una presenza realmente accessoria nella scena?
  • Ho un consenso documentabile e coerente con questo uso, questo canale social e questa finalità?
  • Se non ho il consenso, quale eccezione concreta giustifica la pubblicazione?
  • L’immagine è davvero essenziale per raccontare un fatto di interesse pubblico?
  • La didascalia modifica il significato dello scatto o espone qualcuno a un pregiudizio?
  • Ci sono minori, vittime, persone vulnerabili o dati sensibili riconoscibili?
  • L’uso è editoriale o promozionale? Un domani la foto potrebbe finire in una campagna?
  • Ho rispettato regolamento, accredito e condizioni del luogo o dell’evento?
  • Possiedo anche i diritti sulla fotografia, oppure una licenza valida del fotografo o dell’agenzia?

La soluzione meno spettacolare (e più efficace)

Quando il dubbio è serio, le opzioni sono molto fotografiche: cambiare inquadratura, attendere che il soggetto esca dal campo, rendere la persona non identificabile, chiedere il permesso oppure rinunciare alla pubblicazione. La sfocatura applicata dopo non è sempre sufficiente, se il contesto continua a rendere riconoscibile la persona.
Una buona liberatoria indica chi autorizza, quali immagini sono coinvolte, finalità, mezzi di diffusione, durata, eventuale compenso e possibilità di revoca nei limiti applicabili. Per progetti editoriali, campagne, situazioni delicate o immagini destinate a circolare a lungo, il modulo generico scaricato cinque minuti prima dello shooting non sostituisce il parere di un professionista.
La street photography nasce dall’attenzione per gli altri. Anche il diritto all’immagine, in fondo, chiede la stessa cosa: guardare bene non soltanto dentro il mirino, ma anche alle conseguenze dell’immagine. Robert Doisneau aveva due attori, Elliott Erwitt spesso un cane, il fotoreporter un fatto da raccontare. Chi pubblica oggi ha in più un pubblico potenzialmente infinito. È una grande occasione narrativa, ma non una piccola responsabilità.

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